Notiziario on-line del Master in Giornalismo dell'Università degli Studi di Teramo

Giornali online, la legge è uguale per tutti

sentenza.jpg
Giuseppe Del Fuoco

Le testate online non sono blog. Organi di diffusione e di informazione a tutti gli effetti assimilabili alle produzioni cartacee, televisive e radiofoniche. E' così che l'ordinamento giuridico italiano considera i giornali online, principio espresso in maniera esplicita dall'art. 1 della legge quadro 62/2001 sull'editoria, dove si definisce "prodotto editoriale" anche quello pubblicato su "supporto informatico" . Un anno prima, con la 338/2000 (legge finanziaria per il 2001), il legislatore si pone per la prima volta, concretamente, il problema della registrazione. Il primo passo è andare in tribunale. La legge sulla stampa, la numero 47 del 1948, all'articolo 5 recita che "nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve affermarsi". Nel 1990 la legge Mammì (223/90) estende il principio alle emittenti tv e radio, tracciando la via per quello che accadrà poi con internet. Nel caso di una testata web il riferimento è la sede della redazione. La registrazione diventa obbligatoria anche per i giornali telematici quando, spiega la 62/2001, si chiedono finanziamenti pubblici, si prevede di conseguire degli utili, c'è una regolare periodicità nell'uscita (da quotidiana fino a semestrale) e sono impiegati giornalisti. Questo principio è affermato anche nell'allegato "N" del Contratto nazionale di lavoro 2001-2005 e nella legge professionale 69/1963. Lo confermano, inoltre, una delibera dell'Agcom (236/2001), la legge 39/2002 e il decreto legislativo 70/2003. La 62/2001 prevede inoltre l'inserimento degli editori delle testate online nel Roc, il Registro degli operatori della comunicazione.Farsi riconoscere. Secondo l'art.2 della legge sulla stampa i giornali devono mostrare il luogo e la data della loro pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore, il nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile. Per le testate online lo stampatore si trasforma nel provider, cioè chi concede l'accesso alla rete e lo spazio nel proprio server per la pubblicazione. La mancata indicazione del nome dello stampatore - provider non fa comunque scattare il reato di stampa clandestina, regolato dall'articolo 16 della stessa legge 47/1948. Il direttore o chi ne fa le veci. "Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile". Inizia così l'articolo 3 della legge sulla stampa nella quale si prevede anche la nomina di un vice, che sostituisce il direttore nel caso in cui quest'ultimo venga "investito di mandato parlamentare". La 69/1963, norma che istituisce l'Ordine dei giornalisti, all'articolo 46 specifica che "il direttore e il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti". In casi particolari i due incarichi possono essere ricoperte da pubblicisti. Tutte queste regole valgono anche per il giornale online, nella cui redazione è possibile avviare al praticantato le nuove leve."Briglia sciolte" per il web? Secondo alcune letture dell'articolo 21 della Costituzione il fatto che sia assicurata la libera manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e "ogni altro mezzo di diffusione" escluderebbe l'informazione online dagli obblighi della legge 47/11948. A fare chiarezza sul tema, una volta per tutte, una sentenza della Corte Costituzionale (2/1971): "nessuno si può sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale". Anche se, nella testata, riporta il "www". Ma qualcosa forse è cambiato. Il 26 aprile scorso la Cassazione ha aperto una strada nuova per quanto riguarda il reato di diffamazione via internet. Secondo la Corte, in questi casi, la sentenza deve essere pronunciata dal giudice competente nel luogo di domicilio dell'imputato. Non si potrebbero individuare, infatti, "criteri oggettivi unici, quali ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete o di accesso del primo visitatore".

Un utile riepilogo di Franco Abruzzo, cosigliere dell'Odg lombardo