Notiziario on-line del Master in Giornalismo dell'Università degli Studi di Teramo

Statuto dei lavoratori: diritti senza età

statuto.jpg

20 maggio 1970. Il Parlamento italiano approva lo “Statuto dei lavoratori”, con cui i diritti fondamentali della categoria diventano una legge dello Stato. La dignità, la libertà e la tutela del lavoratore, assieme alle attività sindacali, costituiscono l’anima dello statuto. La legge nasce negli anni della centralità operaia e dell’unità sindacale, della contestazione giovanile e dei grandi conflitti nelle fabbriche. In questo periodo della storia italiana, l'autunno del '69, molte delle richieste avanzate trovano una risposta politica, in particolare la riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali, gli aumenti salariali e il diritto di assemblea nelle fabbriche con più di 15 dipendenti. Nello stesso anno viene istituita la Commissione governativa per l’elaborazione dello Statuto, presieduta dal socialista Gino Giugni.

Con la legge n.300 del 1970, contenente “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, la Costituzione entra nel mondo del lavoro. Con lo statuto, viene sancita, all’articolo 1, la libertà di opinione del lavoratore, che non può quindi essere oggetto di trattamento differenziato per le sue opinioni politiche o religiose e che non può essere indagato per queste nemmeno, in fase di selezione per la sua assunzione. I diritti fondamentali sono applicati nel mondo del lavoro come diritti inviolabili del lavoratore, dalla libertà di manifestazione del pensiero alla libertà di coscienza, dal principio di uguaglianza al diritto di riservatezza.

Negli anni si è poi aperta la cosiddetta “questione” dell’articolo 18, soprattutto per il problema della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. La disciplina in vigore non prevede una motivazione scritta per licenziare un lavoratore in un’azienda che abbia fino a 15 dipendenti. Oltre questa soglia, il licenziamento può avvenire solo per giusta causa e con motivazione scritta. Il licenziato, tuttavia, può appellarsi al pretore del lavoro e ottenere il reintegro sul posto del lavoro, cioè l'annullamento del licenziamento (in tutti i Paesi europei esistono protezioni contro i licenziamenti senza giusta causa). Il dibattito sull’articolo 18 apre questioni irrisolte in un paese come l’Italia in cui la stragrande maggioranza di imprese ha meno di 10 dipendenti e dunque gli effetti di questo articolo si riflettono unicamente su una platea di lavoratori piuttosto ristretta.

L’anniversario dello statuto, anche quest’anno, continua quindi a coincidere con il dibattito su un’eventuale riforma della legge, che la renda coerente rispetto alle esigenze di un mercato del lavoro molto diverso da trent'anni fa.

Fabiana Pellegrino

AllegatoDimensione
statuto_lavoratori[1].pdf99.61 KB